Ordini internazionali: i nostri prodotti sono esenti da tasse e da dazio
La maggior parte* dei nostri prodotti sono esenti da tasse e da dazio
Le tecnologie quasi comprese a livello internazionale vendute da inclusive Inc e tutti i prodotti fabbricati da orizzonti ampliati "appositamente progettati per l'educazione, l'occupazione e il progresso sociale delle persone cieche, fisicamente o di handicap mentali sono esenti da tasse e dazi tra cui IVA, GST, HST inMAGGIOR PARTE Paesi. In particolare paesi che hanno firmatoIl protocollo Nairobi per l'accordo di Firenze, adottato dall'UNESCO nel novembre 1976
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- Il cliente è responsabile per eventuali dazi all'importazione o tasse imposte dalla tua nazione. Se ti vengono addebitate tali commissioni, chiedi un possibile stato di esenzione in quanto è possibile qualificarti per un rimborso.
Codici di armonizzazione per paese (Incompleto)
Paese | Codice di armonizzazione | Descrizioni |
stati Uniti | 9817.00.96 |
9817.00.96 articoli appositamente progettati per l'uso di handicap fisicamente Articoli appositamente progettati o adattati per l'uso o il beneficio delle persone cieche o di handicap fisicamente |
Canada | 9979.00.00 |
9979.00.00 Merci appositamente progettate per aiutare le persone con disabilità Canada GST+Exenzioni HST per dispositivi medici e di assistenza |
Regno Unito |
9021.90 |
Merci importate per posta In aereo -Dichiarazione doganale C24 Organizzazione individuale / C25 - merci specificamente progettate per l'uso da persone con disabilità (diverse dalle persone cieche o parzialmente avvistate) Non pagare alcun dazio doganale o IVA sulle merci per le persone disabili IVA Relief su prodotti e servizi per le persone disabili Se il pacchetto non è chiaramente contrassegnato, è necessario pagare il dovere e l'IVA. Puoi scrivere alle dogane presso il deposito postale in cui sono state sollevate le accuse. Appello se dove si addebita il dazio all'importazione non è d'accordo con una decisione. |
Unione europea (UE) Austria Belgio Danimarca Finlandia Francia Germania Grecia Irlanda Italia Lituania Lussemburgo Olanda Portogallo Spagna Svezia |
9021.90
(UE) n. 1224/2011 |
9021.90 Applicanza esente fiscale / da dazio per compensare un difetto o una disabilità Elettrodomestici; Indossato, trasportato o impiantato nel corpo, per compensare un difetto o una disabilità ------------- (UE) n. 1224/2011 - Articolo esente fiscale / da dazio appositamente progettato per le persone con disabili fisici Articoli appositamente progettati per l'educazione, l'occupazione o il progresso sociale delle persone cieche o di handicap fisicamente o mentali |
Irlanda |
9021.90 |
9021.90 Merci per le persone con disabilità: esenzione dalle spese di importazione |
Malta | ||
Australia | ||
Nuova Zelanda | ||
Oman | ||
Barbados | ||
Iraq | ||
Chile | ||
Hong Kong |
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India | ||
Giappone | ||
Filippine | ||
Repubblica di Corea | ||
Federazione Russa | ||
Sri Lanka | ||
Paesi che hanno votato a favore del protocollo Nairobi delle Nazioni Unite del 1976 |
Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Argentina, Australia, Austria, Bahrain, Bangladesh Barbados, Belgio, Bénin, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Birmania, Burundi, Bieloro, Canada, Canada, Canada Africa Empire , Costa Rica, Cuba, Cipro, Cecoslovacchia, Kampuchea democratica, Repubblica popolare democratica di Corea, Yemen, Danimarca, Repubblica Dominicana, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Fiji, Finlandia, Francia, Gabon, Gambia, Germania, Ghana , Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Ungheria, Islanda, India, Indonesia, Iran, Iraq, Irlanda, Israël, Italia, Costa d'Avorio, Giamaica, Giama, Giappone, Giordania, Kenya, Kuwait, Lao Repubblica democratica, Libano, Lesotho, Libéria, Repubblica araba libica, Lussemburgo, Madagascar, Malawi, Malesia, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Messico, Monaco, Monco, Marocco, Mozambico, Népal, Ne New Zealand Nigeria, Norvegia, Oman, Pakistan, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Filippine, Polonia, Portogallo, Qatar, Repubblica di Corea, Romania, Ruanda, San Marino, Arabia Saudita, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Viet Nam, Somalia, Spagna, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Svezia, Svizzera, Repubblica araba siriana, Thailandia, Togo, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Uganda, Ucraina, Unione di Repubblica Socialista Sovietica, Emiri arabi uniti, Regno Unito, Regno Unito, Camerun, Tanzania, Stati Uniti d'America, Volta superiore, Uruguay, Venezuela, Yemen, Jugoslavia, Zaire, Zambia, Comunità economica europea |
L'accordo sull'importazione di materiali educativi, scientifici e culturali, noto come Accordo di Florence, è un accordo internazionale redatto dall'organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (UNESCO), adottato da esso a Firenze, Italia, nel luglio 1950 (17 UST 1835; TIAS 6129). Fornisce un trattamento duty-esente e la riduzione degli ostacoli commerciali per le importazioni di materiali educativi, scientifici e culturali nell'interesse di facilitare il libero flusso internazionale di idee e informazioni. I materiali che rientrano nella copertura dell'accordo Florence includono: libri, pubblicazioni e documenti; opere d'arte e pezzi di collezionisti di un carattere educativo, scientifico o culturale; materiali visivi e uditivi di un carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici; e articoli per i ciechi.
Il protocollo Nairobi per l'accordo di Firenze, adottato dall'UNESCO nel novembre 1976, ha ampliato la portata dell'accordo di Firenze rimuovendo alcune delle sue restrizioni sugli articoli altrimenti diritto allo status di duty-free e ampliando l'accordo per abbracciare articoli tecnologicamente nuovi e opere d'arte, film, ecc.
Una delle principali nuove categorie di articoli è: "Tutti i materiali appositamente progettati per l'educazione, l'occupazione e il progresso sociale di altri handicap fisicamente o mentali ..." Protocollo all'accordo sull'importazione di materiali educativi, scientifici e culturali Allegato E (II), aperto per la firma il 1 ° marzo 1977, 1976 U.S.S.S. Lexis 388. Pertanto, il protocollo ha lo scopo di permettersi un trattamento senza duty non solo per articoli per i ciechi, ma tutte le altre persone handicap senza riguardo alla fonte della loro afflizione.
Dettagli per gli Stati Uniti
Il 97 ° Congresso ha superato il pub. L. 97446 per ratificare il protocollo Nairobi negli Stati Uniti. Il Senato ha dichiarato nella sua relazione che uno degli obiettivi di questa legge era quello di beneficiare degli handicap e mostrare il sostegno degli Stati Uniti per i diritti degli handicap. Il Senato, tuttavia, affermava che non intendeva "che un adattamento insignificante avrebbe comportato un trattamento senza duty per un intero articolo relativamente costoso ... la modifica o l'adattamento deve essere significativo in modo da rendere chiaramente l'articolo per l'uso da Persone per disabili. " S. Rep. N. 97-564, 97th Cong. 2a Sess. (1982). Il Senato temeva che le persone avrebbero utilizzato questa disposizione tariffaria per evitare di pagare i compiti su prodotti costosi.
Sezione 1121 dell'Omnibus Trade and Competititive Act del 1988 (Pub. L. n. 100-418, 102 Stat. 1107) e Proclamazione presidenziale 5978 previsto per l'attuazione del protocollo Nairobi inserendo disposizioni permanenti, sottotitoli 9817.00.92, 9817.00.94 e 9817.00.96 nell'HTSUS. Queste disposizioni tariffarie prevedono specificamente che "[a] REGATTI o adattate appositamente per l'uso o il beneficio delle persone cieche o di altre persone con handicap fisicamente o mentali" sono ammissibili a un trattamento duty-free. La nota 4 (a) degli Stati Uniti, il sottocapitolo XVII, il capitolo 98, HTSUS, afferma che "il termine" cieco o altre persone handicap fisicamente o mentali "include qualsiasi persona che soffra di una compromissione fisica o mentale permanente o cronica che limita sostanzialmente uno o più Importanti attività della vita, come prendersi cura di se stessi, svolgere compiti manuali, camminare, vedere, sentire, parlare, respirare, apprendere o lavorare. "
Nota degli Stati Uniti 4 (b), sottocapitolo XVII, capitolo 98, HTSUS, che stabilisce limiti alla classificazione dei prodotti in questi sottotitoli, afferma che “Sotto testate 9817.00.92, 9817.00.94 e 9817.00.96 non coprono gli articoli acuti per acuti (i) o disabilità transitoria; (ii) occhiali, protesi e articoli cosmetici per individui non sostanzialmente disabili; (iii) articoli terapeutici e diagnostici; o (iv) medicine o farmaci. "
³ Dettagli per l'Unione Europea (UE)
Articoli appositamente progettati per l'educazione, l'occupazione o il progresso sociale delle persone cieche o di handicap fisicamente o mentali (Articoli 66–73; Regolamento di attuazione della Commissione (UE) n. 1224/2011 Ai fini degli articoli da 66 a 73 del regolamento del Consiglio (EC) n. 1186/2009 che creano un sistema comunitario di sollievi dal dazio doganale)
Gli articoli appositamente progettati per l'avanzamento educativo, scientifico o culturale dei ciechi, come specificato nell'allegato III e l'allegato IV del regolamento sui sollievi dal compito doganale, devono essere ammessi privi di dazi all'importazione. Anche gli articoli appositamente progettati per l'educazione, l'occupazione o il progresso sociale di persone handicap fisicamente o mentali diverse dai ciechi devono essere ammessi liberi da dazi all'importazione. Il sollievo si applica anche ai pezzi di ricambio, ai componenti o agli accessori specifici per gli articoli in questione e per gli strumenti da utilizzare per la manutenzione, il controllo, la calibrazione o la riparazione di tali articoli, se i suddetti e altre condizioni riguardanti Il sollievo è soddisfatto.
Il sollievo deve essere concesso solo a condizione che le merci siano importate da persone cieche o altre persone con disabili o da istituzioni o organizzazioni che li servono. Importazioni da parte di altre istituzioni o organizzazioni, o da persone diverse da non cieco o handicap, il sollievo è soggetto a un'autorizzazione concessa dalle dogane.